CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Applicazione

1.1 Scopo e ambito di applicazione

Le presenti Condizioni Generali di Vendita (CGV) di Boët StopSon SAS (di seguito denominata Venditore e/o Boët StopSon) hanno lo scopo di definire i termini e le condizioni applicabili a tutti i contratti di vendita di beni e attrezzature (di seguito denominati Attrezzature e/o Lavori) stipulati tra Boët StopSon, in qualità di venditore professionale, e i suoi clienti, in qualità di acquirenti professionali (di seguito denominati Acquirenti). Si applicano anche ai contratti per la fornitura di servizi o ai contratti di subappalto eseguiti su richiesta dei clienti, nella misura in cui il Venditore agisce come fornitore di servizi o subappaltatore e svolge il proprio lavoro su beni e attrezzature di propria produzione.

1.2 Condizioni di applicazione

Qualsiasi ordine implica ed esprime irrevocabilmente l’accettazione da parte dell’Acquirente dell’offerta commerciale del Venditore e delle presenti CGV. Qualsiasi modifica o deroga alle presenti Condizioni Generali di Vendita sarà soggetta al preventivo accordo scritto del Venditore in un documento intitolato “Condizioni Speciali” emesso dal Venditore. Le modifiche e le deroghe alle presenti CGV si applicano solo all’ordine in questione, senza che l’Acquirente possa usufruirne per altri ordini. Le presenti CGV hanno la precedenza su qualsiasi altra condizione di acquisto dell’Acquirente. In caso di annullamento di una disposizione delle presenti CGV, derivante da una decisione giudiziaria, arbitrale o amministrativa, la validità delle altre disposizioni non sarà pregiudicata. Il fatto che il Venditore non si avvalga o non richieda l’attuazione di un diritto previsto nelle presenti CGV non potrà essere interpretato come una modifica delle presenti CGV o come una rinuncia, anche tacita, alla possibilità di avvalersi di tale diritto in futuro o di richiederne l’attuazione.

2. Ordine e accordo delle Parti

2.1 Accettazione e modifica dell’ordine.

L’accordo tra le Parti si forma solo previa accettazione dell’ordine da parte del Venditore. Qualsiasi modifica dell’accordo richiesta dall’Acquirente è soggetta alla preventiva ed esplicita accettazione del Venditore.

2.2 Cancellazione dell’ordine

L’ordine esprime il consenso irrevocabile dell’Acquirente. L’Acquirente non potrà pertanto annullare l’ordine senza il previo consenso scritto del Venditore. L’Acquirente risarcirà il Venditore per tutte le conseguenze dirette e indirette derivanti dall’annullamento, e in particolare per i costi sostenuti per attrezzature specifiche, costi di progettazione, manodopera, costi di fornitura e attrezzature. In ogni caso, i pagamenti già effettuati saranno trattenuti dal Venditore.

3. Contenuto dell’accordo tra le Parti

I documenti elencati di seguito formano parte integrante del contratto tra il Venditore e l’Acquirente, in ordine decrescente di priorità di applicabilità: (i) l’ordine di accettazione formale della proposta tecnica e commerciale del Venditore; (ii) il preventivo, che include la proposta tecnica e commerciale; (iii) le presenti CGV; e (iv) le condizioni speciali concordate da entrambe le Parti e descritte nella conferma d’ordine emessa dal Venditore (di seguito, Condizioni Speciali). I documenti elencati di seguito non fanno parte del Contratto: (a) cataloghi, (b) annunci pubblicitari e (c) qualsiasi altro documento non espressamente menzionato nelle Condizioni Speciali o nelle CGV.

4. Scopo e ambito dell’accordo

4.1 Scopo

Le Attrezzature e/o i Lavori sono definiti nell’offerta che comprende l’offerta tecnica e commerciale del Venditore. Il preventivo è stato redatto sulla base dei dati e delle specifiche fornite dall’Acquirente per il preventivo stesso. Qualsiasi errore, omissione, imprecisione o modifica successiva di tali dati e specifiche, nella misura in cui possa avere un effetto sulle condizioni del preventivo iniziale, autorizzerà il Venditore a riadattare le condizioni, in particolare in termini di prezzo e scadenze. L’Acquirente si impegna a informare il Venditore, non appena ne venga a conoscenza, di qualsiasi fatto che possa avere un effetto sui tempi di consegna e sui costi.

4.2 Richieste aggiuntive

Qualsiasi richiesta di Attrezzature e/o Lavori aggiuntivi deve essere presentata per iscritto e approvata dal Venditore e sarà soggetta a fatturazione aggiuntiva al prezzo proposto dal Venditore e accettato dall’Acquirente, alle condizioni delle presenti CGV.

5Proprietà intellettuale e riservatezza

5. 5.1 Proprietà intellettuale.

responsabilità civile o penale in materia e in particolare un’azione per violazione o concorrenza sleale.

5.2 Clausola di riservatezza

Le Parti si assumono reciprocamente un obbligo generale di riservatezza in relazione agli elementi scambiati nel contesto della preparazione e dell’esecuzione del contratto. Tuttavia, non sono soggetti all’obbligo di riservatezza: (i) le informazioni di pubblico dominio, (ii) tutto ciò che è già legittimamente noto al partner contrattuale prima della conclusione del contratto, (iii) le informazioni che sono state oggetto di una specifica autorizzazione scritta di divulgazione da parte dell’altra Parte. Queste disposizioni non impediscono o limitano il diritto del Venditore di utilizzare il proprio know-how e la tecnologia sviluppata in relazione al contratto, in assenza di un accordo specifico tra le Parti.

6. Consegna, trasporto, ispezione e accettazione

6.1 Tempi di consegna

I termini di consegna o di esecuzione decorreranno dalla data più recente tra le seguenti: (i) la data di conferma del ricevimento dell’ordine; (ii) la data di ricevimento di tutti i materiali, le attrezzature, gli utensili, i disegni e i dettagli di esecuzione dovuti dall’Acquirente; o (iii) la data di completamento di precedenti obblighi contrattuali o legali dovuti dall’Acquirente. Le scadenze stabilite possono essere messe in discussione nel caso in cui si verifichino circostanze al di fuori del controllo del Venditore, quali: il verificarsi di un caso di forza maggiore, un atto di terzi o dell’Acquirente. Se, per ragioni non imputabili al Venditore, l’adempimento degli obblighi del Venditore viene posticipato, ritardato o interrotto, il Venditore sarà risarcito per i costi sostenuti e per tutti i costi aggiuntivi sostenuti da qualsiasi sforzo per accelerare o recuperare il ritardo e, in ogni caso, il Venditore non sarà ritenuto responsabile per tale rinvio, ritardo o interruzione.

6.2 Consegna dell’attrezzatura

La consegna dell’Attrezzatura avverrà secondo le condizioni indicate nell’offerta o nelle Condizioni Speciali e, in assenza di indicazioni sul luogo di consegna, si presume che sia avvenuta presso i magazzini del Venditore, tramite l’avviso di disponibilità. I rischi sono trasferiti all’Acquirente al momento della consegna, fatto salvo il diritto del Venditore di invocare il beneficio della clausola di riserva di proprietà alle condizioni definite nell’Articolo 9.4 o di avvalersi del suo diritto di ritenzione. Nel caso in cui l’Acquirente non prenda in consegna la merce, e senza necessità di un preavviso formale, l’Acquirente sosterrà tutti i costi di stoccaggio e i rischi a partire dalla data di disponibilità e rispetterà le scadenze di pagamento inizialmente stabilite.

6.3 Consegna dei lavori

Per i Lavori eseguiti nei magazzini del Venditore, la consegna si considererà avvenuta alle condizioni stabilite per le Apparecchiature all’articolo 6.2. Per i Lavori eseguiti in cantiere, la consegna si considererà avvenuta e i rischi saranno trasferiti all’Acquirente nel momento in cui i lavori fisici progrediranno. I Lavori saranno soggetti ad accettazione da parte di entrambe le parti, formalizzando la loro accettazione da parte dell’Acquirente e registrandola in un verbale di accettazione. In assenza di un verbale di accettazione congiunto, si riterrà che l’accettazione sia avvenuta: (i) se il Venditore ha adempiuto ai suoi principali obblighi contrattuali, anche in presenza di riserve minori; o (ii) se l’Acquirente ha preso possesso o utilizzato tutto o parte dell’impianto oggetto dei Lavori.

6.4 Trasporti, dogane e assicurazioni

In assenza di un accordo contrario, tutte le operazioni di trasporto, assicurazione, dogana, movimentazione e consegna sono a carico e a rischio dell’Acquirente, che si farà carico di tutte le conseguenze economiche di un’azione diretta del vettore nei confronti del Venditore. È responsabilità dell’Acquirente, anche se la spedizione è stata effettuata in porto franco, controllare le spedizioni all’arrivo e, se necessario, agire contro i vettori entro tre giorni tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai sensi dell’articolo L. 133-3 del Codice Commerciale francese, e informare il Venditore entro lo stesso termine.

6.5 Controllo dell’attrezzatura e/o del lavoro

Al momento della consegna, l’Acquirente dovrà, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, verificare o far verificare la conformità dell’Attrezzatura e/o del Lavoro ai termini dell’ordine.

7. Garanzia

Se non diversamente concordato nei Termini e Condizioni Speciali, il Venditore si impegna a garantire: (i) le sue Apparecchiature per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di consegna; (ii) i suoi Lavori per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di accettazione, che non può superare un periodo di 18 mesi dalla data di completamento dei Lavori. In caso di più lotti, la garanzia decorrerà dal completamento di ciascuno di essi. Per poter invocare la garanzia, l’Acquirente deve notificare al Venditore, per iscritto, senza indugio e al più tardi entro 15 giorni dal verificarsi dei difetti che attribuisce all’attrezzatura e fornire qualsiasi prova richiesta dal Venditore in merito alla realtà di tali difetti. L’Acquirente deve concedere al Venditore tutte le agevolazioni per accertare tali difetti e porvi rimedio e deve altresì astenersi, salvo espresso consenso del Venditore o in caso di imperiosa urgenza, dall’effettuare o far effettuare a terzi la riparazione. La garanzia è esclusa per i motivi elencati all’articolo 10.2.

8. Clausole di imprevedibilità e forza maggiore

8.1 Clausola di imprevisto

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 1195 del Codice Civile francese, nel caso in cui si verifichi un evento al di fuori del controllo delle Parti che comprometta l’equilibrio dell’accordo in misura tale da rendere l’adempimento dei suoi obblighi pregiudizievole per una delle Parti, le Parti convengono di negoziare in buona fede la modifica dell’accordo al fine di ristabilire tra loro l’equilibrio economico inizialmente concordato. In particolare, sono coperti i seguenti eventi: aumento sostanziale del prezzo di

Proprietà intellettuale e riservatezza Proprietà intellettuale.

Ciascuna Parte conserva la proprietà e la disponibilità esclusiva del proprio know-how e dei risultati del proprio lavoro di ricerca e sviluppo. Nonostante qualsiasi clausola contraria, il Venditore non concede all’Acquirente alcun diritto di proprietà o licenza per l’utilizzo di brevetti, processi, procedure operative, metodi, know-how o software utilizzati dal Venditore ai fini delle Apparecchiature e/o del Lavoro. Qualsiasi trasferimento di diritti di proprietà intellettuale o di know-how deve essere oggetto di uno specifico contratto con il Venditore. Tutti i piani, le descrizioni, i documenti tecnici o i preventivi forniti all’Acquirente sono comunicati a titolo di prestito, il cui scopo è quello di valutare e discutere l’offerta commerciale del Venditore o di dare esecuzione al contratto. L’Acquirente non potrà utilizzarli per nessun altro scopo. Il Venditore conserva tutti i diritti di proprietà materiale e intellettuale sui documenti prestati. Tali documenti devono essere restituiti al Venditore alla prima richiesta. L’Acquirente garantisce che il contenuto dei piani e delle specifiche presentati dall’Acquirente non fa uso di alcun diritto di proprietà intellettuale o di know-how detenuto da terzi e garantisce di poterne disporre liberamente senza contravvenire ad alcun obbligo contrattuale o legale. L’Acquirente dovrà indennizzare il Venditore per qualsiasi conseguenza diretta o indiretta di una variazione delle materie prime, dei dazi doganali o delle imposte, dei tassi di cambio, dei cambiamenti legislativi, ecc. che possano influire sulla capacità del Venditore di consegnare i beni.

8.2 Forza maggiore

Nessuna delle Parti del presente Accordo sarà ritenuta responsabile per il ritardo o il mancato adempimento di uno qualsiasi degli obblighi previsti dal Contratto se tale ritardo o mancato adempimento è l’effetto diretto o indiretto di un evento di forza maggiore, quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: il verificarsi di una calamità naturale, un terremoto, una tempesta, un incendio, un’inondazione, un conflitto, una guerra, un attacco, un atto di vandalismo, un’ingiunzione imperativa da parte delle autorità pubbliche (divieto di importazione, embargo, confinamento o altra misura adottata in caso di epidemia o altra crisi sanitaria), un incidente di funzionamento, un guasto ai macchinari, un’esplosione, ecc., sciopero totale o parziale del Venditore o forza maggiore che colpisca subappaltatori, fornitori di servizi, trasportatori, servizi postali, servizi pubblici. Ciascuna Parte informerà l’altra, senza indugio, del verificarsi di un caso di forza maggiore di cui è a conoscenza e che, a suo parere, potrebbe influire sull’adempimento dei suoi obblighi contrattuali.

9. Pagamenti

9.1 Prezzo e deposito.

Se non diversamente concordato nel preventivo o nelle Condizioni Speciali, i prezzi sono espressi in euro, al netto di imposte e tasse “franco fabbrica” e al netto dell’imballaggio. I pagamenti saranno effettuati in euro.
Se non diversamente concordato nel preventivo o nei Termini e Condizioni Speciali, tutti gli ordini daranno luogo al pagamento di un deposito al momento dell’ordine e di depositi destinati a coprire i costi anticipati dal Venditore. Resta inteso che un deposito è per definizione pagabile in contanti. Il Venditore si riserva il diritto di non iniziare o proseguire la produzione dell’Attrezzatura e/o di iniziare o proseguire i Lavori senza l’effettivo pagamento dell’acconto da parte dell’Acquirente entro i termini di pagamento previsti dalla clausola 9.2.

In caso di contestazione di una fattura parziale, l’Acquirente non potrà differire il pagamento della parte di fattura non contestata o il pagamento di altre fatture alla loro scadenza.
Il pagamento delle fatture del Venditore in qualità di subappaltatore non potrà in alcun caso essere subordinato al preventivo pagamento dei servizi lavorativi dell’Acquirente da parte del proprietario del progetto o del suo cliente.

9.2 Termini di pagamento

Se non diversamente concordato nel preventivo o nei Termini e Condizioni Speciali, il periodo di pagamento delle fatture del Venditore è di trenta giorni dalla data di emissione della fattura. Le date di pagamento concordate contrattualmente non possono essere messe in discussione unilateralmente dall’Acquirente con qualsiasi pretesto, anche in caso di controversia. I pagamenti anticipati vengono effettuati senza sconti, se non diversamente concordato.

9.3 Pagamenti in ritardo

Ai sensi dell’articolo L 441-10 del Codice di Commercio francese, qualsiasi ritardo di pagamento darà automaticamente luogo, a partire dal primo giorno successivo alla data di pagamento indicata in fattura, a: (i) penali per ritardi di pagamento determinate applicando il tasso di rifinanziamento della Banca Centrale Europea maggiorato di dieci punti e (ii) un’indennità fissa per le spese di recupero pari a 40 euro. Nel caso in cui i costi di recupero sostenuti superino l’importo di tale indennità fissa, il Venditore ha inoltre il diritto di richiedere un ulteriore risarcimento giustificato. Oltre a queste penali e indennità, il mancato pagamento di una scadenza comporterà, a discrezione del Venditore, l’esigibilità di tutte le somme dovute. Il fatto che il Venditore si avvalga dell’una o dell’altra di queste disposizioni non lo priva del diritto di applicare la clausola di riserva di proprietà di cui all’articolo 9.4.

9.4 Clausola di riserva di proprietà

Il Venditore conserva la piena proprietà dell’Attrezzatura e/o dell’Opera oggetto del contratto fino al completo pagamento del prezzo in linea capitale e degli accessori. Il mancato pagamento in una qualsiasi delle date di scadenza può comportare il recupero delle Attrezzature/Opere. Tuttavia, resta inteso che dal momento della consegna dell’Attrezzatura e/o durante l’avanzamento dei Lavori, l’Acquirente si assume la responsabilità di qualsiasi danno che l’Attrezzatura/Opera possa subire (perdita, deterioramento, ecc.) o causare. Il Venditore si riserva inoltre il diritto di reclamare l’Attrezzatura e/o il Lavoro da terzi a cui l’Acquirente li ha consegnati.

Nel caso in cui l’Acquirente venda l’Attrezzatura con riserva di proprietà, cede irrevocabilmente al Venditore il credito derivante dalla rivendita, insieme a tutti i suoi diritti accessori. Su richiesta del Venditore, l’Acquirente dovrà fornire immediatamente tutti i dettagli del sub-acquirente.

9.5 Modifiche alla situazione dell’Acquirente.

Nel caso in cui la situazione finanziaria dell’Acquirente si deteriori a tal punto da pregiudicare l’adempimento dei suoi obblighi contrattuali, confermati o meno da un ritardo nel pagamento, la consegna dell’Attrezzatura e/o la prosecuzione del Lavoro non avverrà fino al saldo dell’ordine. In caso di ritardo nel pagamento, vendita, cessione, pegno o incorporazione della propria attività o di una parte significativa dei propri beni da parte dell’Acquirente, il Venditore si riserva il diritto, senza alcun preavviso formale, (i) di dichiarare che il termine del contratto è scaduto e, di conseguenza, che le somme ancora dovute a qualsiasi titolo sono immediatamente esigibili, (ii) di sospendere tutte le spedizioni, lavori o altri impegni contrattuali, (iii) esercitare un diritto di ritenzione sulle Apparecchiature ordinate, sulle relative Apparecchiature e sulla documentazione tecnica, e (iv) da un lato, risolvere l’accordo o il contratto in corso e, dall’altro, trattenere gli strumenti e le parti detenute, fino a quando non siano stati fissati i danni e gli interessi per compensare la perdita subita dal Venditore.

9.6 Pagamenti in compensazione

L’Acquirente si asterrà da qualsiasi pratica di addebito o accredito automatico, dal fatturare al Venditore qualsiasi somma che non sia stata espressamente accettata da quest’ultimo in relazione alla sua responsabilità. L’Acquirente si asterrà dal compensare i crediti. senza l’espresso consenso preventivo del Venditore. Qualsiasi addebito automatico costituirà un pagamento insoluto e darà luogo all’applicazione delle disposizioni dell’articolo 9.3 relative ai ritardi di pagamento.

9.7 Garanzia legale del pagamento in caso di contratto di subappalto

Quando il contratto stipulato fa parte di una catena di contratti aziendali, resta inteso che l’Acquirente deve rispettare le disposizioni della Legge n. 75-1334 del 31 dicembre 1975, e in particolare: (i) ottenere l’accettazione e l’approvazione dei termini di pagamento del Venditore da parte del proprio committente; e (ii) rispettare gli obblighi previsti da tale legge per quanto riguarda la prestazione di una garanzia o la delega di pagamento. Resta inoltre inteso che, in applicazione della giurisprudenza della Cour de cassation, la legge del 1975 è una “loi de police” applicabile anche in caso di consegna o di ubicazione dell’Acquirente o del cliente finale in un paese diverso dalla Francia.

10. Responsabilità

10.1 Definizioni della responsabilità del Venditore e dell’Acquirente.

La responsabilità del Venditore è strettamente limitata, da un lato, al rispetto delle specifiche dell’Acquirente indicate nei documenti di gara e, dall’altro, alle regole del proprio commercio. L’Acquirente, in qualità di “committente”, è in grado, grazie alla sua competenza professionale nella sua specialità, di definire con precisione l’Attrezzatura e/o il Lavoro in base ai propri dati industriali. È responsabilità dell’Acquirente redigere specifiche che corrispondano alle sue esigenze tecniche e, se necessario, garantire che l’Attrezzatura sia adatta all’applicazione prevista. L’Acquirente si impegna a trasmettere ai propri clienti tutte le informazioni utili per la realizzazione dell’Apparecchiatura e/o del Lavoro. L’Acquirente è responsabile dell’utilizzo dell’Apparecchiatura secondo le condizioni d’uso indicate nelle specifiche e in conformità alla legislazione sulla sicurezza e sull’ambiente in vigore nel luogo in cui opera e in conformità alle migliori pratiche della sua professione.

10.2 Esclusioni dalla responsabilità del Venditore

La responsabilità del Venditore è esclusa: (i) per i danni derivanti da materiali forniti o raccomandati dall’Acquirente; (ii) per i danni derivanti dall’uso da parte dell’Acquirente di documenti tecnici, informazioni o dati provenienti dall’Acquirente o imposti da quest’ultimo; (iii) per i danni derivanti da una progettazione effettuata dall’Acquirente, anche parzialmente; (iv) per i danni derivanti in tutto o in parte dalla normale usura dell’Attrezzatura e/o dei Lavori, dal deterioramento o da incidenti attribuibili all’Acquirente o a terzi; (v) in caso di funzionamento anomalo o atipico o non conforme alle specifiche, alle regole del mestiere o alle raccomandazioni del Venditore; (v) se l’Acquirente non è in grado di fornire la prova di un funzionamento conforme; o (vi) per qualsiasi danno derivante da difetti commessi dall’Acquirente o da terzi per i quali il Venditore non si sia assunto la responsabilità.

10.3 Limiti della responsabilità del Venditore.

La responsabilità del Venditore sarà limitata esclusivamente ai danni materiali diretti causati all’Acquirente e derivanti da colpe comprovate attribuibili al Venditore nell’esecuzione del contratto. In nessun caso il Venditore sarà tenuto a risarcire danni immateriali o indiretti quali perdite operative, perdita di profitti, perdita di dati, perdita di fatturato, perdita di ordini, perdita di clienti, perdita di chance, pregiudizio morale o commerciale o perdita di guadagni. In ogni caso, la responsabilità civile del Venditore, per tutte le cause ad eccezione di lesioni personali, frode o negligenza grave, non potrà superare gli importi e la natura della copertura specificata nel certificato di assicurazione rilasciato all’Acquirente. L’Acquirente si impegna a far sì che i suoi assicuratori rinuncino a qualsiasi ricorso contro il Venditore e i suoi assicuratori al di là dei limiti e delle esclusioni di cui sopra e a risarcire il Venditore per tutte le conseguenze dirette e indirette del ricorso contro il Venditore da parte degli assicuratori dell’Acquirente.

10.4 Sanzioni

Nel caso in cui le penali e gli indennizzi previsti siano stati reciprocamente concordati dalle Parti nel preventivo o nelle Condizioni Speciali, il totale di questi non dovrà in ogni caso superare il 5% dell’importo dell’Attrezzatura e/o dei Lavori in questione. Tali penali avranno il valore di un risarcimento forfettario per qualsiasi pregiudizio subito, saranno a saldo e stralcio di qualsiasi altra penale o indennizzo.

10,5 DESP

Per le attrezzature soggette alla PED (Direttiva Europea n. 97/23/CE del 29 maggio 1997 e Decreto n. 99-1046 del 13 dicembre 1999), il Venditore assumerà la qualifica di Fabbricante ai sensi di tali normative, a condizione che progetti, fornisca e fabbrichi esclusivamente e cumulativamente tali attrezzature a pressione.

11. Legge applicabile e giurisdizione

Le presenti CGV, tutti gli accordi o contratti da esse derivanti e le loro conseguenze sono disciplinati dalla legge francese e le Parti escludono espressamente l’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili.

Qualsiasi controversia che possa sorgere tra le Parti in merito alla validità, all’interpretazione, all’esecuzione o all’inadempimento, all’interruzione o alla risoluzione dell’accordo tra le Parti sarà oggetto di una preventiva negoziazione in buona fede tra le stesse, che cercheranno innanzitutto di risolverla in via amichevole. In caso di mancato accordo, le Parti convengono di ricorrere alla procedura di mediazione disciplinata dal regolamento di mediazione del Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (“CMAP”) con sede in 39 Avenue Franklin Delano Roosevelt, 75008 Parigi e, in caso di insuccesso, dal regolamento di arbitrato del CMAP al quale le Parti dichiarano di aderire sottoponendo la controversia a un arbitro unico.

Versione V2020-06